A partire dall’aprile 2018 le aste si svolgono con modalità telematica, derogabile soltanto quando ciò diventa pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per l’urgenza dello svolgimento della procedura.
Il D.M. n. 32/2015 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche) stabilisce tre modalità di svolgimento dell’asta telematica:
Vendita sincrona a partecipazione esclusivamente telematica: i rilanci, la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione all’incanto avvengono solo con modalità telematiche, con la simultanea connessione del giudice o del delegato alla vendita e degli offerenti;
Vendita sincrona a partecipazione mista: i rilanci, ma anche le offerte e le domande di partecipazione all’incanto, possono essere formulati sia telematicamente, sia comparendo personalmente dinanzi al giudice o al professionista delegato. La scelta iniziale di una delle due modalità vincola anche per il prosieguo della procedura;
Vendita asincrona: è la modalità tipica di svolgimento dell’asta senza incanto in cui rilanci, presentazione di offerte e domanda di partecipazione all’incanto avvengono esclusivamente con modalità telematiche, in un lasso temporale predeterminato ma senza la simultanea connessione del giudice o del delegato alla vendita.
È l’avviso di vendita ad indicare, di volta in volta, la specifica modalità di svolgimento della vendita telematica, prescelta dal giudice in sede di ordinanza.
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